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Condizioni Generali di Contratto

Condizioni Generali per i Professionisti di Freud
In vigore dal 10 marzo 2025

Benvenuto!

Freud è un centro clinico online che offre a privati cittadini percorsi di psicoterapia individuale, di coppia e familiare tramite la propria piattaforma tecnologica, raggiungibile dal sito pubblicato all’indirizzo www.chiamamifreud.it avvalendosi delle competenze di un team di Professionisti selezionati e regolarmente iscritti all'Albo degli Psicologi della rispettiva regione di residenza.

Freud è un servizio offerto dalla società Freud Srls con sede legale in Roma, Piazza di Spagna 3, Partita Iva e Codice Fiscale 09516691210, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Roma con REA RM-1733884 (d’ora in avanti, “Freud”).

Per Professionista si intende uno psicologo che abbia conseguito specializzazione in psicoterapia o che sia iscritto almeno il 3° anno di una scuola di specializzazione in psicoterapia, il quale si dichiara disponibile a rendere la propria prestazione sanitaria in favore dei pazienti che si rivolgono a Freud per il tramite della Piattaforma. Tali servizi saranno prestati da remoto in modalità di televisita attraverso la Piattaforma.

Le presenti Condizioni Generali definiscono dunque i termini e le condizioni del rapporto di collaborazione tra Freud e il Professionista e vengono espressamente accettate dal Professionista tramite l'apposizione di una doppia spunta nella versione digitale di questo documento mostrata al primo accesso alla Piattaforma e sempre disponibile nell’Area del Terapeuta.

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente Contratto: 
Allegato 1 – Definizioni dei termini
Allegato 2 – Accordo sulla contitolarità dei dati

Le definizioni dei termini riportati con la lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente documento sono riportate all’Allegato 1 – Definizioni dei termini.

Il presente accordo è da ritenersi strettamente riservato al Professionista che lo ha ricevuto, la sua diffusione non autorizzata configura una violazione della responsabilità di riservatezza precontrattuale in capo allo stesso.

Indice dei contenuti

  1. Oggetto e modalità di svolgimento della prestazione
  2. Durata e Natura della collaborazione
  3. Obblighi e Responsabilità del Professionista
  4. Manleva
  5. Obblighi e Responsabilità di Freud
  6. Corrispettivi
  7. Modalità e termini di pagamento
  8. Durata e Recesso
  9. Divieto di distrazione della clientela
  10. Proprietà Intellettuale
  11. Clausola di riservatezza
  12. Clausola risolutiva espressa
  13. Effetti della cessazione del Contratto
  14. Modifiche Unilaterali
  15. Effetto novativo
  16. Tolleranza
  17. Invalidità ed inefficacia parziale
  18. Legge applicabile e Foro esclusivo

 

1. Oggetto e modalità di svolgimento della prestazione

1.1          Il Professionista e Freud, con le presenti Condizioni Generali, intendono disciplinare il rapporto di collaborazione avente quale oggetto l'erogazione da parte dei Professionisti di percorsi di sostegno psicologico o psicoterapia individuale, di coppia e familiare mediante servizi di televisita da remoto attraverso la Piattaforma.

1.2          Freud assume la qualifica di centro erogatore e di centro servizi, occupandosi dello sviluppo, gestione e manutenzione della Piattaforma, della gestione sicura delle informazioni sanitarie rilasciate dal Paziente, delle attività di promozione e marketing della Piattaforma stessa, del supporto tecnico ai Pazienti, della gestione dei pagamenti da parte dei Pazienti e della fatturazione delle prestazioni erogate.

1.3          Il Professionista assume, unitamente a Freud stessa, la funzione di centro erogatore, prestando l'attività sanitaria direttamente al Paziente registrato sulla Piattaforma e a lui assegnato.

1.4          I pazienti verranno assegnati al Professionista dall'algoritmo di Freud che considera le indicazioni fornite dal paziente al momento della richiesta e alle competenze specialistiche e disponibilità dichiarate dal Professionista nella propria Area Riservata.

2. Natura della collaborazione

2.1          Con la conclusione del presente Contratto, le Parti intendono dare luogo ad un rapporto di lavoro autonomo, mantenendo ciascuna la propria piena autonomia e organizzazione.

2.2          Il Professionista svolgerà la propria prestazione da remoto, senza alcun vincolo di orario, collaborando come libero professionista in possesso di partita Iva, escludendo espressamente l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, o parasubordinato con Freud.

3. Obblighi e Responsabilità del Professionista

3.1.        Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità:

3.2.        Il Professionista si impegna a:

4. Manleva

4.1.        Il Professionista si impegna a manlevare e tenere indenne Freud da qualsiasi danno, pretesa, responsabilità e/o onere, diretti o indiretti e comprese le ragionevoli spese legali, che Freud dovesse subire o sopportare in conseguenza dell’inadempimento da parte del Professionista degli obblighi previsti dal Contratto e, in particolare, di quanto previsto dell’art.3 (Obblighi e Responsabilità del Professionista).

4.2.        Il Professionista sarà responsabile nei limiti di legge della prestazione resa nei confronti del paziente ai sensi dell'art. 2043 del codice civile e dell'articolo 7 della Legge 24/2017. In caso di contestazioni da parte di terzi (compresi i pazienti della Piattaforma), il Professionista manleverà Freud e la indennizzerà per qualsiasi danno e/o pretesa che dovesse essere sollevata dai pazienti e/o da terzi, ivi comprese autorità pubbliche, derivanti da una responsabilità per dolo o colpa grave del Professionista stesso.

5. Obblighi e Responsabilità di Freud

5.1.        Freud si impegna a gestire e a curare la manutenzione della Piattaforma per consentire l'incontro virtuale tra i pazienti e i Professionisti.

5.2.        Freud gestisce i pagamenti e la fatturazione delle prestazioni erogate ai pazienti e si impegna a corrispondere al Professionista quanto dovuto nei modi e nei tempi previsti dal Contratto.

5.3.         Freud non rilascia alcuna garanzia e declina ogni responsabilità, nei limiti previsti dalla legge, per eventuali danni, diretti o indiretti (inclusi, senza limitazioni, danni per perdita di profitti, di interruzione di servizi o di perdite di dati) che possano derivare al Professionista dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzo della Piattaforma.

5.4.        Freud non sarà in alcun modo responsabile di eventuali malfunzionamenti e/o mancata fruizione dei Servizi che derivino da (i) una Connettività inadeguata da parte del Cliente, (ii) ritardi, limitazione, malfunzionamenti di Internet e dell’infrastruttura cloud.

5.5.         Freud è esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato o ritardato adempimento delle proprie obbligazioni o con riguardo alla sospensione dei servizi offerti tramite la Piattaforma dovuti ad eventi di forza maggiore, al di fuori del proprio controllo ragionevole e prevedibile.

5.6.         Fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti del Professionista, Freud, in quanto struttura sanitaria e avendo il rapporto contrattuale diretto con i pazienti, sarà responsabile e risponderà, nei limiti di legge, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile e dell'articolo 7 della Legge 24/2017, nei confronti dei pazienti per le condotte dolose o colpose del Professionista tenute nello svolgimento della prestazione.

6. Corrispettivi

6.1.        Il primo colloquio conoscitivo effettuato con ciascun paziente, viene reso in via del tutto gratuita, è gratuito per il paziente e pertanto è reso gratuitamente dal Professionista.

6.2.        Per le sedute di terapia rese dal Professionista attraverso la Piattaforma (o comunque prenotate attraverso di essa), Freud riconoscerà al Professionista un compenso corrispondente ad € 35,00 (trentacinque) per una seduta singola e € 45,00 (quarantacinque) per una seduta di coppia o familiare. Tali importi sono lordi omnicomprensivi anche di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto.

6.3          Sedute annullate o non effettuate. Il Cliente ha la facoltà di modificare o annullare una seduta già pagata con un preavviso minimo di 24 ore. In caso di mancata presentazione o cancellazione di una seduta con un preavviso inferiore a 24 ore, Freud tratterrà l'importo della seduta e corrisponderà al Professionista la quota spettante, in conformità a quanto previsto dal precedente punto 6.2. Sarà facoltà del Professionista concedere al Cliente di recuperare la seduta già pagata in un momento successivo al fine di preservare la fiducia e la continuità del percorso terapeutico.

7. Modalità e termini di pagamento

7.1.        Gli importi maturati sono calcolati sulla base delle sedute effettivamente svolte dal terapeuta sulla Piattaforma, come indicato nell’apposita pagina di riepilogo dell’Area riservata al terapeuta.

7.2.        Freud, a fronte della presentazione della fattura da parte del Professionista, provvederà a corrispondere al Professionista quanto dovuto a titolo di corrispettivo tramite bonifico bancario.

7.3.        Tra il giorno 1 e il 10 di ciascun mese, Freud provvederà a liquidare gli importi maturati il mese precedente.

8. Durata e Recesso

8.1.        Il rapporto di collaborazione disciplinato dalle presenti Condizioni Generali è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto delle Parti di recedere dallo stesso mediante comunicazione scritta, da inviarsi via PEC o Raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 giorni.

9. Divieto di distrazione della clientela

9.1.        Il Professionista si impegna a non distrarre clientela da Freud, reindirizzandola a sé o a terzi e/o su siti web propri o di terzi.

9.2.        In caso di distrazione della clientela, Freud avrà diritto ad un risarcimento, a titolo di penale, di €1.000,00 per ciascuna violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., con facoltà anche di chiedere il risarcimento del danno ulteriore, oltre alla risoluzione immediata del rapporto alle condizioni sopra previste.

9.3.        Per distrazione di clientela si intende altresì qualsiasi azione od omissione volta ad evitare di riconoscere a Freud quanto dovutole in forza delle presenti Condizioni Generali e/o a seguito del recesso e della risoluzione dello stesso.

9.4.        Anche ai fini dell'applicazione della presente clausola, Freud ha sempre facoltà di trattenere eventuali somme dovute al Professionista, quale acconto sul maggior dovuto.

10. Proprietà Intellettuale

10.1.     I nomi di prodotto, loghi, nomi a dominio e altri segni distintivi comunque associati ai Servizi sono marchi commerciali di Freud o di terze parti. Freud si riserva la facoltà di chiedere l'immediata sospensione dell'utilizzo dei suddetti marchi nel caso in cui tale utilizzo pregiudichi la reputazione di Freud o se l'uso non sia conforme alle linee guida e ai valori espressi dal brand.

10.2.      Tutti i materiali forniti da Freud durante la vigenza del presente accordo sono materiali coperti dal diritto d'autore e non potranno essere trattenuti, utilizzati o divulgati in alcun modo dal Professionista, se non per le strette finalità di esecuzione delle presenti Condizioni Generali, salvo espressa autorizzazione di Freud.

11. Clausola di riservatezza

11.1       Salvo in presenza di preventiva autorizzazione scritta di Freud, il Professionista non potrà:

11.2       Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente a Freud ogni eventuale uso improprio o appropriazione illecita di Informazioni Riservate, da parte dello stesso o da parte di terzi, di cui venga a conoscenza.

11.3       Nel caso di violazione dell’obbligo di non divulgazione dei materiali coperti da riservatezza e diritto d'autore esclusivo di Freud, fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento del maggior danno, Freud avrà diritto di richiedere al Professionista, a titolo di penale, il pagamento di un importo pari a Euro 1.000,00 (Mille/00) per ciascuna violazione.

12. Clausola risolutiva espressa

12.1       Freud, fatto salvo il risarcimento del danno, si riserva il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante l'invio di una comunicazione via PEC o Raccomandata A/R al verificarsi delle seguenti evenienze:

12.2       Il Professionista ha diritto di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto, mediante l'invio di una comunicazione via PEC o Raccomandata A/R, nel caso in cui i compensi previsti dalle presenti Condizioni Generali non siano versati da Freud alle scadenze pattuite, dopo aver inviato almeno un sollecito via PEC o Raccomandata A/R e che siano trascorsi inutilmente almeno 15 giorni dalla ricezione del sollecito medesimo.

13. Effetti della cessazione del Contratto

13.1       Dopo la cessazione del contratto, intervenuta per Recesso o Risoluzione, spetta al Professionista, informando previamente per iscritto Freud, contattare i pazienti per metterli al corrente dell'interruzione del rapporto di collaborazione con Freud e delle modalità per proseguire la terapia sulla Piattaforma con un altro collega. 

13.2       In caso di Recesso, il Professionista potrà decidere di proseguire il proprio rapporto con i Pazienti in cura, in due modi:

13.3       Freud, al termine del periodo di collaborazione ovvero alla conclusione di tutte le sedute di terapia pianificate, provvederà alla disattivazione dell'account personale del Professionista nonché alla rimozione della foto e della biografia del professionista dalla Piattaforma, laddove presente.

13.4.     Resta in ogni caso inteso che le seguenti previsioni sopravvivranno alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta: 3 (Obblighi e Responsabilità del Professionista), 4 (Manleva), 10 (Proprietà Intellettuale), 11 (Clausola di riservatezza).

14. Modifiche Unilaterali

14.1. Il Contratto potrà essere modificato da Freud in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Professionista, via email o tramite la sezione dedicata nell’area riservata del Professionista.

14.2.  Con l'uso continuativo della Piattaforma, nonché con l’erogazione dei servizi dopo tali modifiche da parte del Professionista, le stesse si intenderanno da quest’ultimo definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti.

15. Effetto novativo

15.1. Il presente Contratto sostituisce qualsiasi negoziato, discussione o accordo precedenti o contemporanei, siano essi scritti o orali, tra il Professionista e Freud, che si intendono assorbiti ed esaustivamente superati dalla disciplina del Contratto.

16. Tolleranza

16.1. L’eventuale omissione di far valere uno o più dei diritti previsti dal Contratto non potrà comunque essere intesa come definitiva rinuncia a tali diritti e non impedirà, quindi, di esigerne in qualsiasi altro momento il puntuale e rigoroso adempimento.

17. Invalidità ed inefficacia parziale

17.1. L’eventuale invalidità o inefficacia di una qualsiasi delle pattuizioni del Contratto lascerà intatte le altre pattuizioni giuridicamente e funzionalmente indipendenti, salvo quanto previsto dall’art. 1419, primo comma, c.c.

18. Legge applicabile e Foro esclusivo

18.1. Il presente Contratto è soggetto alle leggi della Repubblica Italiana, indipendentemente dalla scelta o dai conflitti di clausole legali di qualsiasi giurisdizione, e qualsiasi disputa, azione, reclamo o causa di azione derivante da o collegata al presente Contratto o al Servizio, saranno soggetti alla competenza esclusiva del Foro di Roma, Italia.

 

 

 

Allegato 1 – Definizione dei termini

Nelle Condizioni Generali per i Professionisti di Freud, i termini e le espressioni di seguito elencati, quando riportati con iniziale maiuscola, devono intendersi con il significato ad essi attribuito nel presente allegato. 
I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa.

Assistenza: significa il servizio di supporto tecnico volto a suggerire al Professionista o ai Pazienti, su richiesta e laddove possibile, soluzioni tecniche per assicurare la corretta fruizione dei Servizi.

Freud: definisce, collettivamente, il servizio e la società Freud Srls (P.I. IT09516691210) con sede in Roma, Piazza di Spagna 3 00187 Roma, Italia.

Paziente: significa la persona fisica che inizia un percorso di terapia con Freud.

Contratto: significa le presenti Condizioni Generali e Termini di Servizio e i relativi allegati.

Credenziali di Accesso: significa il sistema di autenticazione attraverso il quale è possibile accedere e utilizzare la Piattaforma, inclusi i codici di identificazione e le chiavi di accesso forniti da Freud al Professionista.

GDPR: indica il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 n. 679.

Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali: indica il GDPR, e ogni eventuale ulteriore norma e/o regolamento di attuazione emanati ai sensi del GDPR o comunque vigenti in Italia, nonché ogni provvedimento vincolante che risulti emanato dalle autorità di controllo competenti in materia (es. Garante per la protezione dei dati personali) e conservi efficacia vincolante (ivi inclusi i requisiti delle Autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, se applicabili e ove mantengano la propria efficacia vincolante successivamente al 25 maggio 2018).

Parti: significa, congiuntamente, Freud e il Professionista.

Proprietà Intellettuale: significa ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, registrato o non registrato, in tutto o in parte, ovunque nel mondo, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, nomi a dominio, know-how, opere coperte dal diritto d’autore, database e software (ivi inclusi, ma non limitatamente a, le sue derivazioni, il codice sorgente, il codice oggetto e le interfacce).

 

 

 

Allegato 2 – Accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del regolamento UE 2016/679

Con il presente accordo ("Accordo"), Freud e il Professionista ("Contitolari") intendono instaurare un rapporto di contitolarità nel trattamento dei dati personali, così come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo il "Regolamento" o "GDPR"), relativi ai Pazienti (anche “Interessati”) gestiti nell’ambito del Contratto di collaborazione tra Freud e il Professionista e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli stessi Pazienti.

Con il presente Accordo, i Contitolari convengono quanto segue.

1. Oggetto

Il presente Accordo determina le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali.

La Contitolarità ha per oggetto il trattamento dei dati personali necessari per eseguire le obbligazioni del Contratto a fronte dell'erogazione delle sedute di psicoterapia ed ha per oggetto il trattamento dei seguenti dati: i dati anagrafici dei pazienti incluso il codice fiscale, le informazioni raccolte in occasione della compilazione del questionario da parte del paziente, giorni e orari delle sedute.

2. Obblighi e responsabilità dei contitolari

I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali.

In particolare, con il presente Accordo i Contitolari convengono che

(a) i dati personali trattati verranno trattati esclusivamente per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali assunti e se del caso per la gestione dei rapporti con i Pazienti; per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa europea, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità di controllo compreso il Garante per la protezione dei dati personali;

(b) l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, in relazione ai dati trattati per l'espletamento dell'attività di psicoterapia sarà fornita da Freud che darà atto della contitolarità del Trattamento con il Professionista. A tal riguardo si precisa, altresì, che Freud, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento, metterà a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo. Si dà, inoltre, atto che Freud renderà disponibile al Paziente, nella sua area riservata, l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/16;

(c) i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati saranno gestiti in via esclusiva da Freud, restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di tutti i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento UE n. 679/16. In tal caso, in caso di esercizio da parte degli interessati dei diritti nei confronti del Professionista, quest'ultimo si impegna ad inoltrare immediatamente la richiesta all'indirizzo email privacy@chiamamifreud.it e a supportare Freud in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa. I Contitolari confermano che le richieste degli interessati relative ai trattamenti rispetto ai quali essi sono contitolari dei dati saranno gestite tramite il seguente canale: privacy@chiamamifreud.it.
In ogni caso, ciascun Contitolare sarà tenuto a comunicare agli altri ogni rettifica o cancellazione di dati personali o limitazione del trattamento in conformità con il Regolamento e qualsivoglia normativa applicabile, nei limiti richiesti da tale normativa e, altresì, ogni eventuale revoca di consenso presentata dagli interessati in relazione alle finalità di trattamento che richiedono quale base giuridica il consenso dell'interessato (ivi inclusi i trattamenti di dati rientranti nelle particolari categorie di cui all'art. 9 del GDPR);

(d) adotteranno, ciascuna per la parte di propria competenza, misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello adeguato di sicurezza dei dati personali ai sensi dell'art. 32 GDPR. Con specifico riferimento alla Piattaforma fornita da Freud per la gestione dei dati e delle sedute, quest'ultima si impegna a mettere in atto misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR;

(e) identificheranno e designeranno le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di cui all'Accordo, impartendo precise istruzioni al rispettivo personale che abbia accesso ai dati. Nei casi in cui soggetti terzi concorrano al trattamento di dati personali oggetto di contitolarità, ciascuno dei Contitolari designa per iscritto gli stessi quali Responsabili del trattamento di dati personali, in aderenza a requisiti, compiti e funzioni stabiliti dall'art. 28 del GDPR.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali previsti nell'Accordo, i Contitolari saranno ritenuti solidalmente responsabili nei confronti degli interessati, i quali potranno agire indistintamente nei confronti di ciascun Contitolare per la tutela dei propri diritti. Ferma restando la responsabilità solidale verso gli interessati, è sin d'ora convenuto che ciascun Contitolare avrà azione di regresso nei confronti dell'altro per le eventuali sanzioni, multe, ammende o danni derivanti dalla violazione o dall'erronea esecuzione del presente Accordo.

3. Notifica di violazione dei dati personali

I Contitolari hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente qualsiasi violazione dei dati personali (“Data Breach”) entro e non oltre 1 giorno lavorativo dall'esserne venuto a conoscenza. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità di controllo competente. A tal riguardo, si precisa che il Professionista invierà la propria comunicazione all'indirizzo email privacy@chiamamifreud.it.

Per Data Breach si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni: (a) la natura della violazione dei dati personali; (b) la categoria degli interessati; (c) la descrizione delle probabili conseguenze delle violazioni; (d) gli interventi attuati o che si prevede di attuare per porre rimedio alla violazione.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

I Contitolari si forniranno piena cooperazione e assistenza reciproca per (a) investigare, correggere e mitigare gli effetti dell'incidente di sicurezza e (b) rispettare gli obblighi di notifica all'Autorità e/o agli interessati. In ogni caso nessuna delle parti procederà a effettuare una notifica senza il consenso dell'altra, che non dovrà negarlo senza ragionevole motivo.

4. Segretezza e confidenzialità

I Contitolari si impegnano a mantenere la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato.

In ogni caso, i Contitolari si impegnano ad utilizzare i dati personali solamente per le finalità previste dal presente Accordo e con le modalità previste dalle presenti Condizioni Generali e in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Trattamento dati al termine dell'accordo

A seguito della cessazione del trattamento, nonché a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione tra Freud e il Professionista, qualunque ne sia la causa, i Contitolari saranno tenuti a provvedere alla integrale distruzione dei dati personali trattati, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità od il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte dei singoli Contitolari, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

6. Disposizioni conclusive

Le eventuali modifiche alle disposizioni di cui al presente articolo dovranno essere concordate dai Contitolari.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) di Freud può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@chiamamifreud.it

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